BELLARIA IGEA MARINA, A PROPOSITO DELLE MULTE SENZA PIETA’

Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Sconto-sulle-multe

Vista la recente scelta dell’amministrazione di adottare il rigore sui divieti di sosta, invece della tolleranza adottata fino a pochi giorni, per far fronte al bilancio divenuto traballante per scelte troppo ottimistiche e per il taglio dell’IMU, scelta anche dovuta all’incasso veloce delle multe per via dello sconto del 30%.

E in seconda analisi se sia lecito adottare scelte per le amministrazioni comunali, diverse a seconda del periodo  e delle zone, ma questo è un altro argomento.

voremmo ricordare all’amministrazione l’ART 208 comma 4 del codice della strada ( riportato in calce più sotto ), avremo mai il modo di controllare con totale chiarezza l’uso del denaro ricavato dalle multe?

chi si farà carico di comunicare alla cittadinanza il dettaglio di ogni singolo euro incassato con le multe?

ecco cosa dice in tal proposito il codice stradale ART 208, leggete è interessante.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e’ destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a  interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di  manutenzione  della  segnaletica  delle  strade  di  proprietà dell’ente;     
b)  in  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,   al potenziamento delle attività di controllo e  di  accertamento  delle violazioni in materia  di  circolazione  stradale,  anche  attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di  cui  alle  lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento  della  sicurezza stradale, relative  alla  manutenzione  delle  strade  di  proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammodernamento, al  potenziamento, alla messa  a  norma  e  alla  manutenzione  delle  barriere  e  alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo  36,  a  interventi  per  la  sicurezza stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,  anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli  organi di polizia locale, nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,  di  corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure  di  cui  al  comma  5-bis  del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(5)

5. Gli enti di cui al  secondo  periodo  del  comma  1  determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote  da  destinare  alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà  dell’ente  destinare  in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. (5)

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera  c)  del  comma  4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a  tempo  determinato  e  a  forme  flessibili  di lavoro, ovvero al finanziamento  di  progetti  di  potenziamento  dei servizi  di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza  urbana  e  alla sicurezza stradale, nonche’ a progetti di potenziamento  dei  servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli  186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e  attrezzature  dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla  sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Giuseppe Bartolucci


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Il Direttore Giuseppe Bartolucci

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