Nuovo mercato in Via Dei Saraceni – 2° articolo –

Considerazioni ed ulteriori riflessioni

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Si procede, oggi, alla pubblicazione del secondo articolo relativo al nuovo mercato.

 

 

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Certamente occorre considerare che l’art. 1) della Convenzione prevede espressamente l’affidamento in gestione del Mercato Ittico all’ingrosso. Invece doveva prevedere, per logicità amministrativa,  la concessione del fabbricato, delle aree pertinenziali e delle attrezzature per la gestione del mercato; l’errore è formale e sostanziale a dimostrazione dell’approccio ‹ generico e sommario ›, nello specifico ed ancor più nel complesso, nel confezionamento degli atti procedurali. Ciò in esecuzione amministrativa della imprudente attività di indirizzo della Civica Amministrazione.

La principale osservazione, che impone amplissima eccezione, è quella relativa al punto 10.2) del disciplinare di gara che cosi recita: il canone concessorio annuo a base d’asta è pari ad € 1.500,00; si ricorda, all’uopo, che il concorrente aggiudicatario ha offerto un canone pari ad € 1.550,00 + Iva.

Considerato che l’aggiudicatario andrà a disporre del fabbricato, delle aree pertinenziali, degli impianti e delle attrezzature, occorre ricordare e sottolineare, in via immediata ma anche a futura memoria, che le spese sostenute dal Comune ammontano complessivamente ad € 700.000,00 (purtroppo, ancora,  non individuato un consuntivo preciso ed ordinato),  salvo conteggio definitivo delle reali risultanze di spesa:

–        €  600.000,00 per realizzazione fabbricato ed opere connesse

–        €  100.000,00 per acquisto macchinari ed attrezzature

Ai quali deve aggiungersi  prudenzialmente, il valore mercantile  dell’area che non può essere simbolico e di conseguenza stimato in €  120.000,00

Totale complessivo presunto di spesa  (600.000,00 + 100.000,00 + 120.000,00) = € 820.000,00

Considerato che, per i principi generali del diritto amministrativo nonché per plurime pertinenti disposizioni, l’affidamento deve rispettare, fra l’altro, il principio di economicità e che quest’ultimo principio può essere derogato, ovviamente con congrua motivazione, solo  per: esigenze sociali e tutela della salute e dell’ambiente, ne consegue che il canone a base d’asta cosi come quello offerto sono e costituiscono impraticabile “favor” con tutte le conseguenze del caso come, ad esempio, la potenziale personale responsabilità patrimoniale dei soggetti, in capo alla Civica Amministrazione, che hanno determinato l’evento in totale  spregio del citato principio economicità.

Stranamente , poi, il canone (art. 9 della Convenzione) dovrà essere versato solo annualmente e pure solo al termine di ogni anno solare; normalmente, invece, pagamento complessivo (€ 1.550,00 x anni 5 = € 7.750,00), perlomeno alla consegna. La normalità, comunemente in uso, viene cosi evasa: a che pro?

Spettano, poi, solo al Comune (art 13 della Convenzione), con relativa spesa, i lavori di addizione, miglioramento della struttura e degli impianti; anche qui il buon padre di famiglia avrebbe, assai, da eccepire: le addizioni eventuali ed i possibili miglioramenti dovrebbero essere sopportati dal  gestore che ne trarrà i frutti e non, di certo, dal Comune medesimo che ha consegnato un bene nella sua integrale completezza e funzionalità.

Ed ancora, ahinoi, la cauzione definitiva ( art 16 della Convenzione) è fissata nell’importo pari a tre annualità del canone; importo di tale cauzione definitiva è pertanto di € 4650,00 (€ 1.550,00 x 3). Altro vistoso errore, a dimostrazione dell’approccio, perlomeno superficiale, alla materia, è quello di fissare l’importo della cauzione definitiva sulla base del canone concessorio!

Infatti normalmente la cauzione definitiva, in analogia con le disposizioni del Codice dei Contratti, è pari al 10% del valore dei beni dati in concessione! Quindi la cauzione definitiva avrebbe dovuto essere di € 82.000,00 (10% di € 820.000,00). E poi: udite, udite rectius leggete, leggete: fra le sanzioni a carico del gestore (art 20 della Convenzione) :

– per il mancato espletamento del Servizio di mercato per una intera giornata, penale giornaliera pari al 0,50% del canone offerto in sede di gara; nel caso in cui tale disservizio sia inferiore ad una giornata lavorativa, la penale sarà applicata proporzionalmente. Quindi, cari lettori e cittadini: se il servizio pubblico del mercato ittico non viene espletato per colpa del gestore, la penale giornaliera è pari ad € 7,75  (0,50% di € 1.550,00); giusto??? Non ai posteri ma ai presenti: la sentenza! Quest’ultima non “ardua”!!!

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 Questa Redazione assicura che, nella giornata di domani, provvederà allo sviluppo dell’argomento per il completamento del medesimo.


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Il Direttore Giuseppe Bartolucci

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