Moris Calbucci
“Città ViVa” Lista Moka
Per Bellaria Igea Marina
Cerchiamo di fare chiarezza su tutte le vicende, partendo, invece che da facili slogan populisti, dal contenuto della Sentenza del Consiglio di Stato tanto sbandierata dal Comune per avvallare, a loro dire, la liceità della condotta loro imputabile, in uno con la partecipata Verdeblu.
Dice testualmente, e ripeto testualmente, la Sentenza n. 200/2014 con data 17.01.14 del Consiglio di Stato che troverete, se vorrete nella motivazione integrale (proprio perché non abbiamo niente da nascondere), sulla nostra pagina Facebook:
“…la stessa Srl, sebbene si occupi di un’attività come la promozione del turismo che è fondamentale per il Comune di Bellaria Igea Marina, non può essere definita strumentale per l’esercizio di un servizio pubblico, inteso questo nel senso classico di prestazioni essenziali fornite da una collettività indistinta di utenti”.
Quindi, riassumendo, Verdeblu non svolge attività pubblica in senso stretto ma sicuramente attività di “pubblico interesse”, essendo la promozione turistica fondamentale per il Comune di Bellaria Igea Marina.
Prosegue poi la medesima Sentenza del Consiglio di Stato: “Ritenuto che le modificazioni intervenute in materia con la L. 6 novembre 2012 n. 190 e con il D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito nella L. 9 agosto 2013 n. 98 non si applicano alla controversia in esame, visto che l’istanza del Calbucci risale al settembre 2012”.
Continua poi la medesima Sentenza affermando che, essendo all’epoca delle domande applicabile ancora la vecchia normativa e cioè l’art. 43 del TU n. 267 del 2000 che consente l’accesso agli atti del Consigliere Comunale solo nel caso di società pubbliche o a partecipazione totale o almeno maggioritaria del Comune.
Questo è il quadro.
Ciò significa che, visto che la nostra richiesta di accesso agli atti risaliva al settembre 2012, già due soli mesi dopo, e cioè nel novembre 2012, era entrata in vigore la nuova legge dello Stato dal titolo “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che disciplinava in termini di assoluta novità l’attività amministrativa all’insegna della “trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche” (Art. 1 c. 2).
In tal senso, sono dal novembre del 2012 imposti per legge dello Stato una serie di obblighi per assicurare la massima trasparenza dell’attività della P.A. a beneficio di tutti i cittadini e non solo dei consiglieri comunali o di chi rivesta cariche pubbliche o di pubblico interesse.
Ad esempio, ai commi 15 e 16 della L. 190/2012 è previsto:
Art. 1 comma 15: “Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione”.
Art. 1 comma 16: “Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001…le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”.
Ma ciò che più conta è che sempre all’art. 1, ma al comma 34 della medesima legge richiamata dal Consiglio di Stato per la regolamentazione della vicenda a partire dal mese successivo a quello in cui era stato proposto il ricorso al Tar si afferma:
Art. 1 comma 34: “Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche…nonché alle società partecipate alle amministrazioni pubbliche…limitatamente alla loro attività di pubblico interesse”.
Su queste premesse è evidente come, nonostante il Consiglio di Stato abbia ritenuto di annullare il provvedimento del Tar attraverso un’interpretazione particolarmente formalistica e rigorosa dell’art. 43 TU 267/2000, lo stesso Collegio ha innanzitutto sottolineato come a distanza di un mese dalla presentazione del ricorso la legge dello Stato sia cambiata, e dunque, da quel momento in avanti, non potevano più valere le regole di prima.
La nuova legge, in vigore da circa un anno e mezzo, impone a tutte le società partecipate (a prescindere dalla quota di partecipazione) un dovere di massima trasparenza, non solo verso i consiglieri ma a beneficio di ogni singolo cittadino.
L’attività che deve soggiacere a queste regole è solo quella di “pubblico interesse”, connotazione certamente riconducibile dal Consiglio di Stato a Verdeblu, laddove lo stesso qualifica come “fondamentale per il Comune di Bellaria Igea Marina” l’attività di “promozione turistica” esercitata dalla predetta Srl.
Ricapitolando, quindi, da quando è stato proposto il nostro ricorso, è stata una legge dello Stato, e cioè la L. 6 novembre 2012 n. 190, richiamata dal Consiglio di Stato, ad obbligare Comune e partecipate anche minoritarie a rendere accessibili a tutti e facilmente quella documentazione che noi abbiamo richiesto per la tutela della collettività.
Ci si augura che poi Verdeblu abbia effettivamente dato corso al suo obbligo di pubblicare ogni documento o atto che giustifichi l’impiego di denaro pubblico nella realizzazione di progetti sovvenzionati dal Comune e quindi di pubblico interesse.
Ivi compresi, per esempio, i motivi della “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta”, ai sensi dell’art. 1 comma 16 lett. b) della citata legge.
In sostanza, dalla pronuncia del Consiglio di Stato si desume che oggi una legge dello Stato, magari con il nostro piccolo contributo di sensibilizzazione giunto al legislatore, ha permesso a ogni cittadino e non solo al Consigliere Comunale di verificare come le società partecipate, ivi compresa Verdeblu, impieghino le risorse pubbliche per attività di pubblico interesse.
In definitiva, non ci potevamo aspettare di meglio.
Il contenuto di questo comunicato stampa, pubblicato da “Città ViVa” – che ringraziamo – esprime il pensiero dell’ autore e non necessariamente rappresenta la linea editoriale di BelligeaNews, che rimane autonoma e indipendente.
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